Telecamere condominiali
La disciplina delle telecamere in condominio è oggi contenuta fondamentalmente nell’art. 1122 ter cod. civ., introdotto con legge 11 dicembre 2012 n. 220, c.d. “Riforma del Condominio“.
L’articolo recita: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136″.
La richiamata disposizione prevede il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, i quali devono comunque rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio. La norma predetta non precisa se si riferisce ad impianti condominiali oppure impianti privati su spazi condominiali, ma sembra pacifico che intenda i primi.
Le telecamere private che non inquadrino spazi comuni né spazi altrui, ovvero in genere quelle che rientrano nei casi di installazione libera, non necessitano di alcuna autorizzazione né soggiacciono alla disciplina sulla privacy.
Le telecamere condominiali, pur alla presenza di una delibera favorevole, e le telecamere private su spazi condominiali o le telecamere private poste su spazi privati che tuttavia riprendano spazi comuni, possono essere forzatamente rimosse quando comunque fosse lesa la privacy altrui.
Quando vi è lesione della privacy
Affinché vi sia lesione della privacy altrui, è necessario che siano violate le disposizioni ex artt. 614 e 615 bis cod. penale. A ciò è arrivata la Corte Suprema a più riprese (ex pluribus, Cass. 34151/17), arrivando ad escludere la violazione della privacy qualora le telecamere non riprendano l’abitazione privata altrui né spazi pertinenziali ad essa (es., pianerottolo nell’immediata prospicenza dell’ingresso dell’altrui abitazione), non essendo il pianerottolo in senso ampio o le scale tutelate dalla fattispecie contenute nel codice. In altri termini, sarebbero tutelate ai sensi del codice penale quelle aree che, come afferma la Cassazione, “individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza“, come l’abitazione privata altrui, il giardino di pertinenza, gli spazi di appartenenza come la parte di pianerottolo condominiale attigua al portone d’ingresso altrui, le finestre altrui; non rientrerebbero nella tutela le scale condominiali ed il pianerottolo in senso lato.
La valutazione sulla lesione della privacy altrui si basa su quanto la telecamera possa potenzialmente inquadrare. Alcune pronunce, infatti, hanno condannato a rimuovere le telecamere ed a risarcire il danno coloro che avevano installato sistemi di videosorveglianza che potenzialmente avrebbero comunque potuto riprendere spazi privati (es., portone d’ingresso di un appartamento altrui nel caso in cui l’anta della finestra del pianerottolo fosse stata chiusa, o telecamera che riprendeva uno spazio privato altrui anche se posta in modo tale da inquadrare solo le gambe degli avventori, e così via).
Videocitofoni
I video-citofoni sono talvolta equiparabili a sistemi di videosorveglianza, tale che in particolari casi si dovrebbe applicare la relativa disciplina. Al tempo stesso però, vale anche la generale esclusione approfondita poc’anzi. Per cui, video-citofoni installati da una persona fisica per fini esclusivamente personali, con immagini non catturate e diffuse, e con potenzialità limitata (es., che possano riprendere tanto quanto lo spioncino del portone e comunque non uno spazio privato altrui) possono essere installati liberamente, senza obbligo di cartello e quant’altro.
di David Di Francescantonio