Al quesito fornisce una replica esauriente e precisa l’art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile e transitorie, che prevede quando si deve procedere alla modifica delle tabelle millesimali, con quali maggioranze e chi è tenuto, a seconda dei casi, a sostenerne il costo della rettifica.
Ai sensi dell’art 69 disp. att. al codice civile le tabelle devono essere rettificate quando, anche nell’interesse di un solo condomino:
- se sono frutto di un errore;
- oppure se sono cambiate “per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari”. Quindi, se il proprietario dell’ultimo piano sopraeleva la propria abitazione o ne ricava una mansarda abitabile, o un altro condomino decide di dividere il suo appartamento ricavandone due o più unità, è necessario provvedere alla modifica delle tabelle.
- Rettifica tabelle millesimali: chi paga?
La norma di riferimento per rispondere a questa domanda è sempre l’art 69 disp. att. al codice civile il quale prevede che, chi ha realizzato opere modificative del condominio che ne hanno alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’unità immobiliare, dovrà sostenere tutti i costi collegati alla revisione delle tabelle, resasi necessaria in virtù di tali cambiamenti.