Registro anagrafe condominiale: cos’è, cosa contiene e come si gestisce
Il Registro dell’anagrafe condominiale è uno dei documenti che devono essere tenuti a cura dell’amministratore e messi a disposizione dei condòmini per la consultazione. Ecco un approfondimento sul tema.
Il registro dell’anagrafe condominiale è un documento obbligatorio che contiene i dati personali dei condòmini, il titolo sulla base del quale viene occupata l’unità immobiliare e i riferimenti catastali di quest’ultima. Risulta quindi fondamentale nell’ambito della gestione del condominio.
La mancanza del Registro dell’anagrafe condominiale è una grave carenza per l’amministratore ed espone il professionista a conseguenze negative che possono sfociare anche nella revoca del suo incarico.
Vediamo dunque ciò che è indispensabile sapere sul registro anagrafe condominiale: in cosa consiste, come viene regolamentato, cosa contiene, come si crea e gestisce e, infine, chi può consultarlo.
Il Registro dell’anagrafe condominiale è stato introdotto dalla legge n. 220/2012, che ha apportato nel nostro ordinamento la riforma del condominio. Tale legge, all’art. 10, afferma come l’amministratore condominiale debba curare la tenuta di due nuovi registri obbligatori, tra cui – appunto – il Registro dell’anagrafe condominiale (l’altro è il Registro di contabilità, in cui entro trenta giorni devono essere annotati tutti i movimenti di cassa sul conto corrente dedicato al condominio).
Anche in seguito a tale intervento, oggi la base normativa del Registro dell’anagrafe condominiale è contenuta nell’art. 1130 c.c. che, al punto 6, ricorda che l’amministratore oltre a quanto previsto dall’art. 1129 c.c. e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.