La nuova normativa prevede che i soggetti Iva tenuti a emettere fattura, dal primo gennaio 2019 dovranno farlo in formato elettronico al “codice destinatario” o all’indirizzo PEC. Tuttavia, se il destinatario della fattura elettronica è un condominio, che per la legge è considerato un privato consumatore, munito come tale di codice fiscale la trasmissione non deve avvenire nelle modalità suddette. In questo caso infatti, anche se il fornitore ha l’obbligo di consegnare una copia informatica o cartacea della fattura all’amministratore del condominio, può farlo a mezzo posta o con una semplice e-mail e depositare, grazie al sistema d’interscambio, nell’area riservata del condominio presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il documento stesso.
Per quanto riguarda il recapito, se il ricevente della fattura elettronica è un condominio, chi la emette deve inserire nel campo “Codice destinatario” quello convenzionale “0000000” presente nella sezione dei dati anagrafici del file. Non è necessario infatti, se la fattura è emessa nei confronti di un condominio, compilare il campo “IdFiscaleIVA” ma limitarsi a inserire il Codice fiscale nell’apposito campo “Codice Fiscale“. In questo modo il Sistema d’Interscambio, una volta ricevuta la fattura, la inserirà nell’area riservata del singolo condominio presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.