Ristrutturazioni edilizie 2018: le agevolazioni fiscali
Come noto a molti, l’Agenzia delle Entrate pubblica alcune guide per consentire ad operatori e comuni cittadini di conoscere in maniera semplice e sintetica le norme riguardanti determinate materie. Tali guide sono solitamente comprensive delle principali norme e questioni risolte e delle elencazioni aggiornate dei testi normativi, delle circolari e delle risoluzioni della medesima Agenzia.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali legate ai lavori in casa, data la frequenza con cui le normative (in particolare quelle sulle detrazioni per ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e bonus mobili) variano (per via solitamente delle norme contenute nella legge di bilancio) e data anche l’intensa pubblicazione di atti di prassi emanati dall’Agenzia medesima, le relative guide sono pubblicate pressocchè annualmente.
Segnaliamo quindi la recente pubblicazione della Guida relativa alle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni per il 2018 (aggiornata a febbraio).
Nella stessa Guida è annunciato che con riferimento al sisma bonus, la particolare detrazione per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche a determinate condizioni (v. D.P.R. 917/1986, art. 16-bis e D.L. 63/2013, art. 16), verrà pubblicata un’apposita guida.
Guida agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie: le novità
Gli argomenti trattati dalla Guida 2018 sono così ripartiti: agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio; agevolazioni per l’acquisto e la costruzione di box e posti auto; agevolazione per l’acquisto o l’assegnazione di immobili già ristrutturati; mutui per ristrutturare casa: la detrazione degli interessi passivi; tabelle riassuntive dei lavori agevolabili; elencazione della normativa e dei documenti di prassi.
La proroga (al 31 dicembre 2018) della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio nella misura maggiorata (50% per un importo massimo di spesa ammessa al beneficio di 96.000 euro) quest’anno (ad opera della legge di bilancio per il 2018, L. n. 205 del 27 dicembre 2017) è avvenuta con poche modifiche; come si diceva, il settore delle detrazioni per interventi di recupero – insieme a quello delle detrazioni per riqualificazioni energetiche e bonus mobili è tra quelli più frequentemente soggetti a modifiche normative).
Di conseguenza, rispetto agli altri anni, il contenuto della guida è sostanzialmente rimasto invariato, salvo che per alcune novità riguardanti principalmente la proroga delle dette detrazioni, l’ampliamento dei beneficiari, la determinazione del valore dei beni significativi e la comunicazione all’ENEA. Dedichiamo dunque attenzione particolare a tali novità.
Agevolazioni per interventi di recupero: i nuovi beneficiari
Secondo la Guida, nel novero dei beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero, note anche come detrazioni per le ristrutturazioni, dall’anno 2018 sono inclusi, anche per il sismabonus, anche: gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati e gli “enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonchè dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci” (L. 205/2017).
In realtà, chi scrive ha l’impressione che l’estensione in parola valga per dette categorie solo con riferimento al sismabonus (testualmente la legge di fine 2017 si riferisce ai co.1-bi-1-sexies, art. 16, D.L. 63/2013). Ad ogni modo, nell’attuazione pratica è bene chiedere chiarimenti sul punto all’Agenzia delle Entrate.
Determinazione del valore dei beni significativi
Ulteriore novità è data con riguardo alla determinazione del valore dei beni significativi.
Premettiamo che a proposito di interventi di recupero del patrimonio edilizio è ammessa la fatturazione con l’IVA, detta agevolata, al 10%.
Con riferimento a determinate categorie di interventi, e cioè manutenzione ordinaria e straordinaria, bisogna fare un distinguo tra prestazioni di servizi e cessioni di beni.
Per tali ultimi l’IVA agevolata si applica solo se vengono ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Un discorso a parte meritano, però, i beni di valore significativo.
In proposito, sono detti beni di valore significativo quei beni, indicati dal decreto 29 dicembre 1999, per i quali l’IVA al 10% è ammessa solo con riferimento all’importo risultante dalla sottrazione dal valore della prestazione del valore dei beni medesimi.
Sono beni significativi:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
La novità del 2018 è che la legge di bilancio ha fornito un’interpretazione delle norme che prevedono l’aliquota agevolata dei beni significativi: per la corretta individuazione del valore in caso di parti staccate viene indicato il criterio dell’autonomia funzionale delle dette parti rispetto al manufatto principale.
Inoltre, la legge prevede che “come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.
Quanto alla fattura, è specificato che la fattura emessa, ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 633/1972, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio, anche i beni di valore significativo forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
La legge aggiunge che vengono fatti salvi i comportamenti difformi dalla tenuti fino all’entrata in vigore della legge e che non si procede al rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.
Sulla questione si era già espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E del 2016.
Comunicazione ENEA
Altra novità del 2018 è data dall’introduzione dell’obbligo, già previsto per le riqualificazioni energetiche, di comunicazione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) degli interventi effettuati.
Qui il link alla Guida
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali
Fonte http://www.condominioweb.com/ristrutturazioni-edilizie-guida.14758#ixzz5CXyxthyC
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