Il comma 13ter (articolo 119, DL 34/2020) nella sua prima versione, prevedeva che la dichiarazione di stato legittimo degli immobili plurifamiliari fosse riferita solo alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi; tale norma è stata da ultimo modificata con il D.L. 77/2021.
Il nuovo comma 13bis prevede:
- Gli interventi oggetto di bonus 110, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
- La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (art. 9bis, comma 1bis, DPR 380/2001).
- Nella CILA sono attestati: gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
- Per gli interventi inerenti il bonus 110, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al punto precedente; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
- Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. La nuova norma:
L’esenzione prevista dal comma 13bis riguarda solamente gli interventi oggetto di bonus 110. Il comma 13bis fa difatti riferimento agli “interventi di cui al presente articolo” (ossia, il 119) e non a quelli previsti dagli altri articoli (lo sconto in fattura per gli altri bonus è indicato nell’articolo 121).
Il fatto che resti impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile (ultimo comma), comporta tutte le conseguenze negative in ordine all’accertamento, da parte della pubblica autorità, di eventuali irregolarità e questo potrebbe comportare:
- sanzioni ed eventuali ordini di demolizione. Circa questo secondo aspetto, ricordo che non tutti gli abusi possono essere sanati e che ogni caso va affrontato e ragionato singolarmente con il proprio tecnico di fiducia.
- Accertamento di inefficacia della Cila e sospensione dei lavori, con ovvie conseguenze in ordine al rispetto delle tempistiche di conclusione dei lavori.
- la Cila non permette varianti in corso d’opera;
- se la Cila non viene compilata in modo veritiero rischio, comunque, la revoca dei benefici fiscali; tale aspetto assume ancora più rilevanza circa la necessità di dichiarare che l’edificazione è stata completata (e non solamente iniziata) in data antecedente al 01.09.1967.
fonte: blog Danea