Il caso. Nell’aprile del 2014 il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a carico di tre condomini ingiungendoli di pagare- a titolo di oneri condominiali – la somma di € 25.727,56.
I condomini proponevano opposizione sostenendo che nessuno di loro fosse titolare della proprietà dell’immobile al quale si riferivano gli oneri condominiali.
Il Condominio opposto, nel costituirsi in giudizio, contestava l’opposizione e ne richiedeva il rigetto.
La decisione. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6 del 2 gennaio 2018 ha osservato che i condomini non avevano dimostrato di aver comunicato all’amministratore del Condominio l’intervenuta cessione dell’appartamento.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 63 disp. att. c.c. (introdotto dalla Legge n. 220/2012) “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
Si prevede dunque a carico del venditore l’adempimento di un onere “burocratico”, in assenza del quale egli rimane obbligato al pagamento dei contributi sorti successivamente al verificarsi del trasferimento del diritto di proprietà.
Fonte: http://www.condominioweb.com/trasmissione-allamministratore-di-condominio-della-copia-autentica-del-titolo-di.14554#ixzz5AebawI8b