Un condòmino, portatore di handicap, e quindi limitato nella propria capacità motoria, può procedere all’installazione di un ascensore, contro o comunque a prescindere dalla volontà dell’assemblea di condominio?
Tema assai spinoso e quasi sempre fonte di contenzioso.
Questione centrale nella fattispecie è costituita dalle cosiddette barriere architettoniche, ossia:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
La casistica ci dice che nel condominio i condòmini portatori di handicap hanno notevoli difficoltà a muoversi in quelle costruzioni che ab origine non siano state dotate di un ascensore, la cui installazione su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, costituisce un’innovazione, ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. e come tale, è vietata, in linea generale, solo se arreca pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, o quando ne altera il decoro architettonico, o quando infine renda talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Sul punto, è intervenuta la legge 09.01.1989 n. 13 intitolata “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, che, all’art. 2 prevedeva un quorum agevolato per l’approvazione delle innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, disponendo che i relativi lavori fossero approvati dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
Con la legge 220/2012, di riforma del condominio, si è intervenuti sulle maggioranze e tramite l’art. 27 si precisa che nell’art. 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 le parole “con le maggioranza previste dall’art. 1136, secondo e terzo comma, del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”, che appunto richiama, a sua volta, il comma 2 dell’art 1136.
Quindi, se è vero che si è eliminato il riferimento ai partecipanti al condominio, è altresì vero che dopo la riforma per approvare dette opere serve la metà del valore dell’edificio (mentre prima bastava un terzo del valore dell’edificio).
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni volte all’installazione dell’ascensore, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages, con i limiti di cui agli artt. 1120 e 1121 cod. civ.
Si aggiunge che le opere di cui all’ articolo 2 possono essere realizzate, in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati e che è fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
=> Barriere architettoniche in condominio
Peraltro, la verifica della sussistenza dei requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione (Cass. Civ. Sez. VI Ordinanza 9 marzo 2017 n. 6129).
Questa decisione si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il singolo condomino può, a sue spese, installare un nuovo ascensore nello stabile condominiale.
In quest’ottica, la limitazione, per gli altri condomini, dell’originaria possibilità di utilizzazione delle scale e dell’andito occupati dall’impianto di ascensore non rende l’innovazione lesiva del divieto di cui all’art. 1120 cod. civ., ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento della cosa comune, alcun pregiudizio, non essendo necessariamente previsto che dall’innovazione debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo.
Fonte http://www.condominioweb.com/barriere-architettoniche-in-condominio.14650#ixzz5AecInp1S