L’art. 27, co. 1 del D.L. n. 18/2020 prevede per il mese di marzo possano accedere all’indennità di euro 600:
- i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020. Il beneficio spetta anche ai partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, co. 1, del Tuir, iscritti alla Gestione separata INPS. Per poter beneficiare dell’indennità tali soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’articolo 28, co. 1, del D.L. n. 18/2020 prevede poi che la medesima indennità di euro 600 possa essere riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alle seguenti gestioni speciali:
- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’agevolazione anche le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
La prestazione è riconosciuta a tali categorie di soggetti a condizione che:
- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
- non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.
NB: Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco: l’indennità viene quindi riconosciuta anche agli agenti/rappresentanti di commercio.
Nelle FAQ pubblicate dal Ministero sul relativo sito Internet viene inoltre precisato che anche i soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge sono iscritti alle gestioni dell’Inps (quali ad esempio la Gestione IVS) sono tra i destinatari dell’indennità dei 600 euro. L’ indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.
Come precisato poi nella circolare Inps n. 49 del 30.03.2020 tali indennità non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
I lavoratori destinatari dei benefici dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, come detto a decorrere dal 1 aprile 2020. A tal fine, i fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In particolare, il soggetto interessato per l’invio della domanda deve essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
NB: Pin semplificato
Per la compilazione e l’invio della domanda on line è possibile accedere ai servizi del portale Inps in modalità semplificata previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail successivamente alla richiesta inoltrata attraverso il portale dell’Inps o il contact center.
Si ricorda infine che nella domanda devono essere indicate le coordinate bancarie in caso di scelta dell’accredito dell’indennità sul conto corrente.
Fonte: Danea Blog